Disposizioni in materia di protezione del lavoro e condizioni di lavoro, parità salariale

La Confederazione aggiudica le sue commesse per prestazioni fornite in Svizzera esclusivamente a imprese che garantiscono il rispetto delle condizioni di lavoro (segnatamente le disposizioni cogenti del diritto delle obbligazioni), delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori (in particolare della legge sul lavoro e della legge sull’assicurazione contro gli infortuni), degli obblighi di annuncio e di autorizzazione conformemente alla legge contro il lavoro nero (LLN) nonché della parità salariale fra donna e uomo (costituzione federale, legge federale sulla parità dei sessi).

Obiettivo delle norme
L’obiettivo di queste norme è consolidare le conquiste sociali, salvaguardare la pace del lavoro e impedire ripercussioni politico-sociali indesiderate. Le distorsioni della concorrenza tra offerenti devono essere evitate. I datori di lavoro che rispettano le vigenti disposizioni in materia di protezione del lavoro, le condizioni di lavoro e la parità salariale fra donna e uomo non devono essere svantaggiati rispetto a coloro che non le rispettano.

Condizioni di lavoro
Le condizioni di lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi di lavoro e nei contratti normali di lavoro e, in mancanza di questi, le condizioni di lavoro effettive, usuali per il luogo e la professione. Questo principio è contenuto nell’articolo 12 della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub, RS 172.056.1) e nell’articolo 4 dell’ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub, RS 172.056.11).
I servizi d’acquisto non pretendono che gli offerenti aderiscano a contratti collettivi di lavoro (CCL) non dichiarati d’obbligatorietà generale. È richiesto unicamente il rispetto delle disposizioni del contratto collettivo che riguardano il lavoro (compresi i salari) per evitare distorsioni della concorrenza tra gli offerenti.

Parità salariale tra donna e uomo
Per un lavoro uguale o di uguale valore entrambi i sessi devono essere retribuiti con lo stesso salario. Il principio della parità salariale tra donna e uomo è sancito dal 1981 nella Costituzione federale e dal 1996 è concretizzato nella legge federale sulla parità dei sessi (LPar, RS 151.1). La parità salariale tra donna e uomo è garantita se entrambi i sessi ricevono lo stesso salario per un lavoro uguale o di uguale valore.
L’inosservanza della parità salariale può tradursi talvolta in un notevole risparmio di costi. L’applicazione del principio della parità salariale è dunque di fondamentale importanza anche nell’ottica di una politica della libera concorrenza.

Gli offerenti possono controllare autonomamente e in modo semplice se la parità salariale in seno alla loro impresa è garantita. A tal fine possono utilizzare un programma che analizza il rispetto della parità salariale ed è basato su un metodo scientifico e conforme alla legislazione in materia. L’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) mette a disposizione gratuitamente il programma Logib in formato excel.ecedenza non devono essere svantaggiati rispetto a coloro che non le rispettano.

Autodichiarazione dell’offerente
La Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA) raccomanda ai committenti di chiedere agli offerenti di compilare e firmare il modulo « Prova dell’osservanza delle condizioni di partecipazione - Autodichiarazione».

Controlli
L’autorità competente può controllare il rispetto delle condizioni di lavoro, delle disposizioni sulla tutela dei lavoratori e della parità salariale tra donna e uomo presso l’offerente o delegare tale controllo a terzi (cfr. art. 12 cpv. 5 LAPub).

Sanzioni
In caso di violazione delle condizioni di lavoro, delle disposizioni sulla tutela dei lavoratori e del principio di parità salariale tra donna e uomo il committente ha le seguenti possibilità:

  • revocare l’aggiudicazione o escludere un offerente dalla procedura di aggiudicazione in corso (art. 44 LAPub);
  • escludere per un periodo massimo di cinque anni da future commesse pubbliche l’offerente o il subappaltatore o, nei casi meno gravi, pronunciare un ammonimento (art. 45 LAPub);
  • richiedere la pena convenzionale prevista nelle condizioni generali della Confederazione, nonché
  • non considerare l’offerente nella procedura mediante invito.

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 23.04.2021

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