Sanzioni

L’articolo 45 della legge federale sugli appalti pubblici (LAPub) disciplina le sanzioni inflitte nei confronti di offerenti o subappaltatori inadempienti in caso di comportamento illecito.

Le sanzioni possono essere inflitte se gli offerenti o i subappaltatori:

  • sono oggetto di una condanna passata in giudicato per un delitto ai danni del committente o per un crimine;
  • violano le disposizioni sulla lotta contro la corruzione;
  • concludono accordi illeciti in materia di concorrenza;
  • non osservano le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, le condizioni di lavoro, le disposizioni sulla parità salariale, le disposizioni sulla confidenzialità o le disposizioni del diritto in materia ambientale;
  • violano gli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo la legge contro il lavoro nero (LLN).

A seconda della gravità del caso, il committente può pronunciare un ammonimento oppure escludere l’offerente o il subappaltatore da future commesse pubbliche per un periodo massimo di cinque anni.

Secondo l’articolo 25 dell’ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub) la Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA) deve tenere un elenco non pubblico degli offerenti sanzionati a livello federale. A livello subfederale, l’elenco è gestito dall’Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp).

Nel quadro del progetto TRIAS. Guida agli appalti pubblici l’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS), Unione delle città svizzere (UCS), i Cantoni (DCPA) e la Confederazione (CA e KBOB) hanno redatto una scheda informativa sul tema «Sanzioni» rivolta agli addetti ai lavori dei servizi amministrativi.

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 03.06.2022

https://www.bkb.admin.ch/content/bkb/it/home/themen/sanktionen.html