Accordi internazionali

Per la Svizzera l'Accordo del 15 aprile 1994 sugli appalti pubblici (GPA) è entrato in vigore il 1° gennaio 1996. Scopo del GPA è di "creare un quadro multilaterale efficace di diritti e obblighi concernenti le leggi, i regolamenti, le procedure e le pratiche in materia di appalti pubblici, al fine di realizzare l'espansione e una più avanzata liberalizzazione del commercio mondiale e di migliorare il quadro internazionale che disciplina il commercio mondiale" (preambolo). In Svizzera il GPA viene applicato agli acquisti della Confederazione e dei Cantoni purché il valore della commessa superi un determinato valore soglia.

Revisione del GPA

Come il previgente accordo OMC sugli appalti pubblici (GPA), anche quello riveduto, entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2021, si basa sui principi di non discriminazione e di trattamento nazionale. La revisione del GPA ha permesso di estendere la portata dell’accesso al mercato in virtù del principio di reciprocità. Ha inoltre consentito di rafforzare gli strumenti di prevenzione della corruzione, di tenere maggiormente conto del progresso tecnologico e di ampliare le possibilità di implementazione degli standard in materia di sostenibilità.
Il GPA riveduto è stato recepito nel diritto nazionale con la revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub), della relativa ordinanza (OAPub) e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP).

Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici. Esso contiene l'estensione reciproca del campo d'applicazione personale del GPA alle autorità e agli enti pubblici a livello comunale e distrettuale. Inoltre dovrebbero essere liberalizzati i settori degli acquisti effettuati da imprese nei settori traffico su rotaia e telecomunicazione nonché nel settore della distribuzione di gas e di acqua, come pure gli acquisti effettuati da imprese private nei settori della distribuzione di acqua, elettricità e servizi di trasporto. Conformemente all'articolo 3 numero 1, l'Accordo intende assicurare in modo trasparente e scevro da qualsiasi discriminazione un accesso reciproco agli appalti di telecomunicazione, del trasporto su rotaia e dell'approvvigionamento energetico finora non compresi nel GPA.

La rielaborata Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è entrata in vigore il 1° giugno 2002. Con l'AELS l'apertura dei mercati pubblici tra la Svizzera e l'Unione europea mirata con gli accordi bilaterali, viene ampliata agli altri Stati dell'AELS (nel contempo anche Stati membri dello SEE). L'accesso reciproco ai mercati è disciplinato nel capitolo XII, articolo 37, nonché nell'allegato R della riveduta Convenzione AELS. Come negli accordi bilaterali, anche le disposizioni della riveduta Convenzione AELS si basano sul GPA. Inoltre vengono statuiti i principi fondamentali della non discriminazione, della trasparenza e dell'accesso reciproco ai mercati. Dal punto di vista materiale le norme corrispondono essenzialmente a quelle contenute negli accordi bilaterali.

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Ultima modifica 02.11.2021

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