Per l'acquisto di prestazioni edili sono responsabili (art. 6 OILC):
- l'UFCL, per gli immobili civili;
- il Consiglio dei politecnici federali (Consiglio dei PF), per gli immobili del settore dei PF;
- il sottogruppo Pianificazione dello Stato maggiore generale, assieme all'Ufficio federale del materiale dell'esercito e delle costruzioni dell'Aggruppamento armamento, per gli immobili militari, nonché per gli impianti di condotta del governo.
Per gli immobili a destinazione mista, la responsabilità è determinata in base alla destinazione principale.