Prestazioni edili

Per l'acquisto di prestazioni edili sono responsabili (art. 6 OILC):

  • l'UFCL, per gli immobili civili;
  • il Consiglio dei politecnici federali (Consiglio dei PF), per gli immobili del settore dei PF;
  • il sottogruppo Pianificazione dello Stato maggiore generale, assieme all'Ufficio federale del materiale dell'esercito e delle costruzioni dell'Aggruppamento armamento, per gli immobili militari, nonché per gli impianti di condotta del governo.

Per gli immobili a destinazione mista, la responsabilità è determinata in base alla destinazione principale.

Ultima modifica 17.12.2020

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