Sanzioni
L’articolo 45 della legge federale sugli appalti pubblici (LAPub) disciplina le sanzioni inflitte nei confronti di offerenti o subappaltatori inadempienti in caso di comportamento illecito.
Le sanzioni possono essere inflitte se gli offerenti o i subappaltatori:
- sono oggetto di una condanna passata in giudicato per un delitto ai danni del committente o per un crimine;
- violano le disposizioni sulla lotta contro la corruzione;
- concludono accordi illeciti in materia di concorrenza;
- non osservano le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, le condizioni di lavoro, le disposizioni sulla parità salariale, le disposizioni sulla confidenzialità o le disposizioni del diritto in materia ambientale;
- violano gli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo la legge contro il lavoro nero (LLN).
A seconda della gravità del caso, il committente può pronunciare un ammonimento oppure escludere l’offerente o il subappaltatore da future commesse pubbliche per un periodo massimo di cinque anni.
Secondo l’articolo 25 dell’ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub) la Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA) deve tenere un elenco non pubblico degli offerenti sanzionati a livello federale.
A livello subfederale, l’elenco è gestito dall’Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp).
Nel quadro del progetto TRIAS. Guida agli appalti pubblici l’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS), Unione delle città svizzere (UCS), i Cantoni (DCPA) e la Confederazione (CA e KBOB) hanno redatto una scheda informativa sul tema «Sanzioni» rivolta agli addetti ai lavori dei servizi amministrativi.
La CA mette a disposizione diversi ausili relativi all’elenco degli offerenti sanzionati per i committenti della Confederazione. Questi documenti sono accessibili solo all'interno dell'Amministrazione federale.
Condizioni generali di contratto della Confederazione
Le Condizioni generali di contratto della Confederazione contengono le condizioni contrattuali del committente. Esse contribuiscono a facilitare il disbrigo degli affari e per le questioni essenziali si basano sul Codice delle obbligazioni.
Dichiarazione di imparzialità
I collaboratori dell'Amministrazione federale coinvolti nell'acquisizione di commesse devono rilasciare periodicamente una dichiarazione scritta secondo cui non hanno alcuna relazione privata con gli offerenti. Una dichiarazione di imparzialità può essere rilasciata sia in generale sia per un determinato progetto.
Autodichiarazioni CA
La Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA) raccomanda ai committenti di far firmare la seguente autodichiarazione dagli offerenti.